Autorizzazione alla video-sorveglianza nei luoghi di lavoro

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30/03/2017
L'articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
In ognuno di questi casi, è necessario un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale; in mancanza di tale accordo, è necessario ottenere una specifica autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Tale istanza, precisa l’Ispettorato, è soggetta all’imposta di bollo pari di euro 16,00, come anche il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza degli elementi minimi indicati nell'istanza, la medesima risulterà incompleta e se tali mancanze non venissero sanate, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.
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