Si ricordano quindi le tempistiche degli adempimenti.
25 Luglio 2019: l'obbligo di tenuta dei registri da parte dei venditori sarà rispettato mediante la comunicazione alla banca dati delle vendite di FGAS e di apparecchiature contenenti tali gas.
25 Settembre 2019: tutte le informazioni contenute nei registri (di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) 517/2014), relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, saranno comunicate, per via telematica, alla banca dati. L'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato quindi mediante la comunicazione alla banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Ricordiamo che le imprese in possesso di certificato per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio contenenti FGAS, che forniscono all’utilizzatore finale dette apparecchiature non ermeticamente sigillate provvedendo anche al servizio di installazione, a decorrere dal 25 Settembre 2019, dovranno indicare gli estremi della vendita in sede di comunicazione delle informazioni relative all’installazione.



