Il D.Lgs. 104/2022, detto Decreto Trasparenza, in vigore dallo scorso 13 Agosto, è intervenuto a disciplinare il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela, rientrando quindi tra le norme disciplinanti la materia del trattamento dei dati personali. Di fatto, introduce nuovi ed inediti obblighi per i datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti o assimilati ed alza notevolmente il livello di dettaglio delle informazioni sul trattamento dei dati che i lavoratori devono ricevere all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro e per tutta la sua durata.
L'innovazione introdotta è quella relativa agli obblighi di informazione gravanti sul Titolare del Trattamento (il datore di lavoro) quando utilizzati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati "a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori": si pensi all’adozione di un sistema elettronico di rilevamento presenze, che eventualmente si interfacci con un gestionale a cui possa accedere anche l’ufficio risorse umane, anche qualora preveda l’avvio di attività lavorative da remoto o presso una sede diversa da quella aziendale; di videosorveglianza dei luoghi in cui opera il lavoratore; di rilevamento della posizione del lavoratore attraverso il compimento di una determinata azione attraverso un palmare, bracciale elettronico od un altro dispositivo indossabile; di monitoraggio dell’attività lavorativa in smartworking; di gestione della posta elettronica o delle videoconferenze.
Il Titolare del Trattamento cdeve anche trasmettere le informative sul trattamento dei dati dei dipendenti alle “rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nel caso di mancato adempimento agli obblighi informativi sopra evidenziati, il Decreto stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro “per ciascun mese di riferimento”. La sanzione va quindi applicata per ciascun mese in cui il lavoratore svolga la propria attività in violazione degli obblighi informativi in esame da parte del datore di lavoro o del committente. Trattasi poi anche di una sanzione “per fasce”: se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se invece la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Se la comunicazione non viene effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in loro assenza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro per ciascun mese in cui si verifica l’omissione.
Il presupposto per l’applicazione della sanzione è costituito però dalla presenza di comportamenti ritorsivi o che “determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti”, circostanza che il personale ispettivo sarà chiamato ad accertare e supportare con adeguati elementi probatori.
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