Antincendio: C.P.I. per autoriparatori e autodemolitori

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23/10/2014

Si ricorda che le attività inizialmente non soggette al controllo periodico dei VV.FF. ai sensi del DM 16/02/1982 e oggi sono invece incluse nell’All. 1 al DPR 151/2011 devono adeguarsi alla nuova disciplina antincendio. Il termine, più volte prorogato, è lo scorso 7 ottobre 2014.
Tra le imprese interessate rientrano:
le Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli, carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq (attività n. 53 del D.P.R. 152/2011)- che passano dal precedente criterio basato sulla “capacità ricettiva” dell’autofficina (9 veicoli) ad uno basato sulla “superficie” della stessa;
le “attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq” (attività n. 55 del D.P.R. 151/2011) – non contemplate dal DM 16/02/1982.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Ambiente e Sicurezza, tel. 0187.286632-60.

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