ALIMENTARISTI: DAL 24 OTTOBRE NUOVE NORME SU CONTRATTI E PAGAMENTI

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23/10/2012

Dal 24 ottobre 2012 entra in vigore l’art. 62 del Decreto Legge 1/2012, convertito nella L. 27/2012, che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessioni dei prodotti agricoli e agroalimentari, disattendendo così le aspettative di Confartigianato che, insieme a RETE Imprese Italia, aveva richiesto al Consiglio di Stato almeno la proroga di detto termine. L’art. 62 disciplina le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare ed in particolare i contratti che hanno come oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. Per ogni cessione di detti prodotti, cioè, dovrà essere stipulato un contratto obbligatoriamente in forma scritta che dovrà indicare, pena la nullità: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e il pagamento. In riferimento ai termini di pagamento, l’articolo 62 prevede un termine legale e inderogabile dalle parti: 1) 30 giorni per i prodotti alimentari DETERIORABILI che il Decreto individua nei prodotti alimentari che: a) riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi; c) prodotti a base di carne; d) tutti i tipi di latte. 2) 60 giorni per TUTTI gli altri prodotti alimentari. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si può contattare Confartigianato Alimentari – signora Antonella Simone, tel.0187286655 - oppure una mail: simone@confartigianato.laspezia.it
 

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