Privacy 2018: comunicazione del nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati

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22/05/2018
Il Regolamento UE/2016/679 stabilisce che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato. Questa disposizione vuole garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto in quanto il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante.

Sul sito dell'Autorità è disponibile una procedura online [clicca qui] per la comunicazione del nominativo.

Ricordiamo che sono tenuti alla designazione del responsabile della protezione dei dati personali, il titolare e il responsabile del trattamento che rientrino nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 ovvero si tratta di soggetti le cui principali attività consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati.
Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.