Il lavoro intermittente

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20/03/2018
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale o per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale vengono emesse fatture a fronte del compenso.

Non è consentito per sostituire lavoratori in sciopero, presso aziende che nei sei mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi od è in corso una sospensione o riduzione di orario di lavoro per cassa integrazione. Non è consentito in quelle imprese che non hanno messo "in sicurezza" l'ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008: in questo particolare caso, la non effettuazione della valutazione dei rischi, e degli obblighi ad essa collegati, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

I contratti di lavoro intermittente si possono applicare nei casi di assunzione, ad esempio, di... custodi; guardiani diurni e notturni; portinai; fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa), uscieri ed inservienti; camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in genere; addetti ai centralini telefonici privati; ecc..

Informazioni
Ufficio Buste Paga e Consulenza del Lavoro
Marco Carloni, tel. 0187.286629
carloni@confartigianato.laspezia.it

 
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