Canone speciale RAI: le novità del 2016 per le imprese

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20/01/2016
Il canone speciale RAI per le aziende (negozi, uffici, alberghi, ecc.) non cambia: non si applica infatti quanto previsto dalla Legge di Stabilità sul pagamento in bolletta elettrica del canone RAI ordinario, che riguarda solo i privati. Tuttavia, per le utenze professionali una novità c’è: non è più possibile dare disdetta per suggellamento degli apparecchi. 
 
In sintesi, ecco le norme 2016 per le aziende che pagano il canone speciale RAI per ogni sede in cui è presente un televisore o altro apparecchio soggetto al tributo:
- gli esercizi pubblici, i locali aperti al pubblico, gli uffici ed i titolari di apparecchi televisivi diversi dall’ambito familiare continuano a pagare il canone speciale con, scadenze, tariffe e regole 2015;
- per i computer e gli altri device collegati, non è dovuto il canone RAI se privi di sintonizzatore TV: ogni apparecchio originariamente munito di sintonizzatore (es. un televisore), anche se usato solo per guardare Dvd, paga comunque il canone speciale; il classico computer connesso in rete, che in teoria consente la visione dei programmi RAI via Internet, è esente dal canone a meno che non sia anche sintonizzato con l’antenna televisiva o con la ricezione del segnale, terrestre o satellitare.
 
L’importo del canone speciale RAI varia per tipologia di attività (alberghi, altre strutture turistiche, esercizi pubblici, negozi e botteghe, banche, ospedali e cliniche, studi professionali, associazioni, ecc.).
 
Dal punto di vista fiscale, le imprese indicano in dichiarazione dei redditi il numero di canone speciale alla Radio od alla Televisione; l’importo può essere portato in deduzione dal reddito d’impresa qualora sussistano i presupposti fiscali.
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