Impianti elettrici, le verifiche periodiche obbligatorie

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19/12/2022

Le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elettrici devono essere effettuate in base al tipo di impianto e di apparecchiature presenti in azienda, del loro uso e funzionamento, della frequenza e della qualità della manutenzione nonché delle influenze esterne a cui l’impianto può essere soggetto. La periodicità della verifica, per gli impianti elettrici in bassa tensione non è mai superiore a 5 anni, con l’eccezione dei casi in cui, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli più brevi, comunque non superiori a due anni; questi, ad esempio, sono alcune situazioni classifictae a mggior rischio:
- gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (aziende con C.P.I.); 
- i locali medici e/o i centri estetici;
- i cantieri di costruzione e demolizione;
- i locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, ecc.).

Il "verificatore" abilitato, a seguito del controllo periodico, redige un rapporto con l'indicazione delle parti dell’impianto verificate; le eventuali limitazioni sulle verifiche e le prove effettuate; qualsiasi danno, deterioramento, guasto o condizione pericolosa riscontrata; eventuali non conformità con le prescrizioni della vigente Norma CEI riscontrate che possano dare origine ad un pericolo; i risultati delle appropriate prove effettuate; la raccomandazione relativa all’intervallo di tempo entro cui effettuare la successiva verifica periodica.
Negli ambulatori medici e nei centri estetici, in ragione delle peculiarità di tali attività è necessario effettuare inoltre:
- la prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento, annualmente;
- controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili, annualmente;
- la verifica del collegamento equipotenziale supplementare (locali gruppo 1 e 2), ogni due anni;
- la prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione (prova a vuoto, mensilmente; prova a carico per almeno 30 minuti, ogni quattro mesi);
- la prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore, ogni sei mesi;
- prova dell’intervento, con Idn, degli interruttori differenziali, annualmente.
Negli ambienti a maggior rischio di incendio (aziende con C.P.I.), l’intervallo di tempo massimo tra le verifiche periodiche deve essere non superiore a:
- impianto elettrico, ogni de anni;
- circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza, ogni sei mesi.

Per tutte le attività che hanno in qualche modo una relazione con le misure di prevenzione e protezione antincendio su impianti, macchine, dispositivi ed attrezzature (ad esempio manutenzioni, sorveglianza, controlli obbligatori, informazione e formazione, addestramento, prove antincendio, prove di evacuazione, ecc.) è necessario tenere una registrazione su un apposito registro [clicca qui].

Informazioni
Ufficio Prevenzione infortuni
Enrico Taponecco, tel. 0187.286632 - 371.4984585
Luca Mafrici, tel. 0187.286649
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