OT23 INAIL, ancora pochi giorni

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19/11/2025

Le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del premio versato ad INAIL. La riduzione consiste in una percentuale predefinita che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali.
Per fruire della riduzione, l'azienda deve presentare la domanda con il servizio online, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a cui si riferiscono gli interventi effettuati.
Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

 
Per poter presentare la domanda di riduzione, il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (la verifica è effettuata tramite il DURC online) nonchè con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (la verifica è effettuata dai servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).