Obbligo di trasparenza sugli aiuti pubblici: scadenza al 30 giugno 2025

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17/06/2025

Tutte le imprese e gli enti che nel corso del 2024 hanno ricevuto aiuti pubblici pari o superiori a 10.000 euro sono tenuti, entro il 30 giugno 2025, a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017, così come modificata dalla Legge n. 160/2023.

Chi è soggetto all’obbligo

Devono adempiere alla pubblicazione:

  • Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese: società di capitali, società di persone, ditte individuali, cooperative, microimprese, indipendentemente dal regime contabile adottato;

  • Enti del Terzo Settore e soggetti assimilati: associazioni, fondazioni, ONLUS, ecc.

Quando scatta l’obbligo

L’obbligo si applica se:

  • l’importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti nel 2024 supera i 10.000 euro;

  • si applica il criterio di cassa: rileva la data di effettivo incasso, non quella di concessione;

  • anche in presenza di singoli aiuti inferiori alla soglia, va pubblicata l’intera somma ricevuta.

Chi è esonerato

Non sono soggetti all’obbligo:

  • gli aiuti registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), per cui l’esonero è automatico;

  • i contributi di carattere generale (es. crediti d’imposta a favore di tutti);

  • le erogazioni corrispettive, retributive o risarcitorie;

  • le imprese o enti che non superano i 10.000 euro complessivi di contributi.

Modalità di pubblicazione

La modalità varia a seconda della natura giuridica e del tipo di bilancio:

Società di capitali

  • Bilancio ordinario: pubblicazione nella nota integrativa.

  • Bilancio abbreviato o micro: pubblicazione facoltativa in nota integrativa oppure su sito internet aziendale o associativo.

Altri soggetti (ditte individuali, società di persone, professionisti, enti)

  • Con sito web: pubblicazione in una sezione dedicata e liberamente accessibile;

  • Senza sito web: possibilità di pubblicare sul sito dell’associazione di categoria.

Sanzioni previste

Dal 2024 il regime sanzionatorio è pienamente operativo:

  • Sanzione amministrativa pari all’1% dell’importo ricevuto, con un minimo di 2.000 euro;

  • In caso di inadempimento oltre 90 giorni dalla contestazione, è prevista la restituzione integrale degli aiuti ricevuti.

La verifica del rispetto dell’obbligo è affidata all’ente erogante o all’amministrazione pubblica competente per materia.

Cosa fare ora

  1. Verificare se nel 2024 sono stati ricevuti aiuti pubblici superiori a 10.000 euro;

  2. Controllare se tali aiuti risultano già registrati nel RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato);

  3. Pubblicare, se necessario, gli importi ricevuti entro il 30 giugno 2025, nel rispetto delle modalità previste.

Gli Associati che desiderassero pubblicare presso il sito dell'associazione la scheda dei propri contribuiti pubblici, dovranno inviare entro il 25 giugno il modulo allegato in Pdf debitamente compilato dal commercialista.