Lavoro Agile: quali sono gli obblighi in materia di prevenzione infortuni?

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15/06/2017

Il rapporto di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario o di luoghi di lavoro, svolto in parte all'interno dei locali aziendali ed in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale è definto come agile.
Nato con l'obiettivo di incrementare la competitività delle imprese e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si sviluppa anche con un'organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi, nonché con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro rimane sempre il principale responsabile della sicurezza e del buon funzionamento delle attrezzature assegnate al lavoratore: oltre agli obblighi di manutenzione, di informazione, formazione ed eventualmente anche di addestramento, annualmente deve consegnare al lavoratore un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alle particolarità di esecuzione delle prestazioni di lavoro all'esterno dei locali aziendali.

Informazioni
Ufficio Sicurezza, Enrico Taponecco
Tel. 0187.286632
eMAIL sicurart@confartigianato.laspezia.it

 

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