Dalla presenza di uno o più addetti si desume quindi che non è l’utente ad accedere direttamente alle macchine ed effettuare autonomamente il lavaggio, ma vi provvede una persona che ha anche il compito di stirare e consegnare la merce: l'attività non è più di semplice lavanderia a gettoni, bensì di tintolavanderia vera e propria, svolta senza i requisiti richiesti dalla Legge.
Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3656/C del 12 sSttembre 2012, aveva precisato che “presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all’impresa. L’assenza di trattamento di lavaggio a secco fa sì che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.”
E' chiaro che la presenza di personale non autorizzato né in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge 84/2006, configura l'esercizio abusivo dell’attività di tintolavanderia da parte delle lavanderie self-service e che l’utilizzo di macchinari e sostanze detergenti da parte di operatori non qualificati potrebbe mettere a rischio la salute dei potenziali clienti e degli stessi addetti.
Con nota del 5 Dicembre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato che l’esclusione dall’obbligo di designazione del responsabile tecnico è riservata alle sole imprese di lavanderia dotate di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni: rimane confermato l'obbligo di designazione del Responsabile Tecnico in tutti i casi in cui l'attività svolta non sia assimilabile alle condizioni predette.



