Smalti e glitterati vietati dal 1° maggio 2026

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14/04/2026

Dal primo maggio sarà vietato l’utilizzo di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) utilizzate nei settori estetica e acconciatura; queste le sostanze interessate:
Argento (CI 77820)
2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate)
Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol)

L’argento, impiegato come colorante minerale per conferire un effetto specchiato, metallico o brillante (ad esempio in smalti, ombretti e creme), è stato classificato come tossico per la riproduzione quando presente in specifiche forme e dimensioni particellari. Rimane sostanza autorizzata, ma con limiti precisi, fino allo 0,2% per prodotti per labbra ed ombretti; vietato in altri prodotti, tra cui smalti, gel per unghie, spray e aerosol.

Per il 2-Idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate) sono stati introdotti limiti differenziati per tipologia di prodotto:
Fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bambini < 3 anni): 2%
Prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni): 0,5%
Prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni): 0,3%
Dentifrici: 0,001%
Collutori: 0,001%
Prodotti per bambini < 3 anni: 0,1% (nella maggior parte dei casi l’uso non è consentito) 

Il Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol) può essere utilizzato solo entro limiti precisi e specifiche condizioni di sicurezza. Viene inoltre incluso il suo sale sodico (Sodium o-Phenylphenate) tra i conservanti autorizzati con gli stessi limiti. Limiti di concentrazione combinata (espressa come fenolo): prodotti da risciacquare: massimo 0,2%; prodotti da non risciacquare: massimo 0,15%.
Ulteriori restrizioni: vietato nei prodotti con possibile esposizione inalatoria (spray, aerosol); non consentito nei prodotti per il cavo orale (dentifrici e collutori); raccomandato evitare il contatto con gli occhi

Dal 1° maggio 2026 quindi i prodotti non conformi non potranno più essere utilizzati né venduti e le scorte non adeguate dovranno essere gestite dagli operatori. La normativa non specifica se i prodotti non conformi debbano essere restituiti al fornitore o smaltiti a cura dell’operatore: questo aspetto resta demandato agli accordi contrattuali tra le parti.