- apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici
La comunicazione dovrà essere effettuata, per via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di Commercio entro 30 giorni:
- dall'installazione delle apparecchiature;
- al primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento delle apparecchiature.
Ricordiamo che è esentato dall'applicazione del nuovo DPR:
- chi esegue solo operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per l’attività in questione e pienamente responsabile della sua corretta esecuzione;
- chi esegue recupero di FGas dalle apparecchiature la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg ed inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall’impresa che detiene l’autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime;
- per 24 mesi le persone fisiche che sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività rilevante o che svolgono l’attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.
Ufficio Ambiente
Enrico Taponecco, tel. 0187.286632
ambiente@confartigianato.laspezia.it



