13/04/2019
I lavoratori incaricati delle attività di lotta antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze devono ricevere una formazione specifica ed anche un aggiornamento periodico: queste sono le disposizioni legislative che il Testo Unico in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prescrive. Nel dettaglio però, attualmente, non esiste nulla relativamente alle modalità, alle caratteristiche ed alla periodicità dell'aggiornamento della formazione antincendio.
Nel 2011, a seguito delle numerose richieste di partecipazione a corsi di aggiornamento antincendio che arrivavano ai Comandi provinciali dei VV.FF, la Direzione nazionale del Corpo, con una Circolare, ha indicato i programmi, la durata e la periodicità della formazione se effettuata dagli operatori del Corpo VV.FF. a seguito di eventuali richieste delle aziende. In seguito però, con l'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016, è stato ribadito quanto già stabilito dal D.Lgs. 81/2008: l'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi deve fare riferimento al D.M. 10.03.98 che, nello specifico, non definisce le caratteristiche dell'aggiornamento.
Il datore di lavoro, in pratica, sulla base delle propria attività, della presenza e della quantità di materiali infiammabili e/o combustibili, della probabilità di innesco di incendi e della loro possibilità di propagazione, effettua la valutazione del rischio di incendio e classifica il livello di rischio conseguente dell'azienda (basso, medio od alto). Conseguenza della valutazione sarà quindi la definizione delle modalità di adempimento all'obbligo di aggiornamento, da valutarsi caso per caso, secondo il profilo della buona diligenza.
Informazioni
Ufficio Prevenzione Infortuni
Enrico Taponecco, tel. 0187.286632
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