Confartigianato Costruzioni comunica l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro carico e scarico per le attività che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo. «Questa notizia – commentano Enrico Taponecco, responsabile Ambiente e Sicurezza di Confartigianato e Paolo Figoli, Presidente di Confartigianato Costruzioni – dà una boccata d'ossigeno alle piccole imprese e va nella direzione giusta. Gli artigiani edili, che producono ben inteso, rifiuti non pericolosi, non saranno oberati da un'altra pratica burocratica». Il Consiglio dei Ministri infatti durante la seduta del 8 luglio scorso, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla tutela penale dell’Ambiente. Il testo è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’Ambiente e contiene misure di semplificazione. In particolare tra le nuove disposizioni: gli articoli 3 e 4 contengono invece modifiche riguardanti l’apparato sanzionatorio previsto per il Sistri nonché disposizioni che vanno a semplificare alcuni adempimenti burocratici. «Su quest’ultimo punto – prosegue il presidente Figoli - evidenziamo le ripetute sollecitazioni di Confartigianato che è riuscita a introdurre nel provvedimento l'abolizione (art. 4 commi 1 e 2), per le sole attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo (art. 184 comma 3 lettera b del d.lgs 152/06) – quindi, nella sostanza, per le imprese edili – il registro di carico e scarico che avrebbe dovuto essere istituito a seguito dell’applicazione dell’art. 190 comma 1 d.lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni dal prossimo 1° settembre». Per le aziende edili che trasportano in conto proprio i rifiuti resta pertanto obbligatorio l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sportello Edilizia Confartigianato, tel. 0187.286651-49.



