Registro di carico e scarico dei rifiuti, alcune indicazioni

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11/05/2023

Il Ministero dell'Ambiente ha ribadito che non è sufficiente l'istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti ma che occorre anche che questo sia conservato nei luoghi espressamente indicati dalla normativa. Il motivo di tale disposizione è quello di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, la presenza del registro di carico e scarico presso l'azienda consente di procedere alla verifica della regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile. 
Il Ministero conferma che la detenzione del registro in un luogo diverso da quelli indicati comporta un’irregolare ed incompleta tenuta del registro e dunque sanzionabile ai sensi dell’articolo 258 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
 
Quali sono i più comuni errori riscontrati in occasione dei controlli:

Tempi di registrazione dei movimenti: i movimenti devono essere tassativamente registrati entro dieci giorni lavorativi dall’effettiva data di produzione o smaltimento del rifiuto. Sono nel caso di delega a un Associazione di categoria della tenuta del regisytro, tale limite è elevato a 30 giorni.

Errata numerazione dei movimenti: assegnare un numero progressivo (protocollo) ai movimenti è obbligatorio ed ogni registrazione (di carico o scarico) deve essere univoca all’interno del registro.

Descrizioni personalizzate dei rifiuti: nel campo Descrizione del Rifiuto (seconda colonna del registro di carico e scarico) va riportato esclusivamente il nome codificato del rifiuto come identificato nell’Elenco Europeo dei Rifiuti.

Tenuta del registro a matita: ogni registrazione di movimento deve risultare completa e non modificabile all’atto stesso della compilazione e quindi la matita per la compilazione del registro non è ammessa. Le eventuali correzioni possono essere eseguite “barrando” i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione, mantenendo la riconoscibilità del dato iniziale.

Compilazione del campo “Luogo di Produzione e Attività di Provenienza”: sono tenuti alla compilazione di questo campo i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione a rete diffusa sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento. 

 
Informazioni
Ufficio Ambiente, Laura Canese
Tel. 0187.286651
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