"Le norme antinfortunistiche - osserva la Cassazione - sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni, con le seguenti precisazioni: gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; non si può escludere l'esistenza del rapporto di causalità solo nel caso in cui sia provata l' abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento."
"L'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può esonerare il datore di lavoro che si è reso responsabile della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica": in pratica questo significa l'esclusione del "carattere abnorme" della condotta del lavoratore infortunato perché questo non era stato adeguatamente formato.
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