Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'intelligenza artificiale, a partire da oggi 10 ottobre, i datori di lavoro che impiegano sistemi avanzati di IA hanno l’obbligo di informare per iscritto l’interessato e le rappresentanze sindacali.
Il Decreto disciplina il diritto dei lavoratori all’informazione su condizioni di lavoro, elementi essenziali del rapporto e relative tutele nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati . Dal 10 ottobre queste informazioni andranno integrate laddove venga impiegata l’ intelligenza artificiale per ottenere indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione , per l’assegnare di compiti e mansioni, nonché per il monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei dipendenti. In merito il datore di lavoro è tenuto a fornire in modo strutturato le seguenti informazioni :
gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi ;
gli scopi e le finalità dei sistemi;
la logica di funzionamento dei sistemi;
le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile di tali processi;
il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
Nel caso in cui i sistemi IA siano utilizzati anche per valutare o migliorare il comportamento e le prestazioni dei lavoratori, come strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, è possibile che si integrino gli obblighi di cui all’art. 4, Statuto dei Lavoratori, con possibilità di impiego limitate alle sole finalità prescritte e previo accordo collettivo con le RSA/RSU ovvero, in mancanza di accordo, tramite apposita autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
I lavoratori potranno richiedere informazioni per iscritto al proprio datore di lavoro o committente, i quali devono fornirle entro 30 giorni. L’ obbligo informativo è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In ogni caso, le informazioni devono poi essere rese accessibili ai lavoratori e il datore di lavoro è tenuto a conservare la prova di trasmissione o di ricezione da parte dei lavoratori per la durata di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infine lavoratori e rappresentanze sindacali devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite con un preavviso minimo di 24 ore.




