Alcol e sostanze psicotrope, obblighi per le imprese

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09/12/2025

Nelle aziende che svolgono attività considerate a maggior rischio (vedi allegati), il datore di lavoro dispone la sorveglianza sanitaria preventiva anche in materia di verifica dell'assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope; la visita medica, effettuata prima o durante il turno di lavoro a cura del medico competente, può anche essere effettuata in presenza di un ragionevole motivo per cui si ritenga che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto di tali sostanze.
Il datore di lavoro, già nella valutazione dei rischi, deve gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative o la non accettazione al turno lavorativo. Oltre alla sorveglianza sanitaria, queste sono le principali disposizioni:
- disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrare qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti;
- non accettare al lavoro il lavoratore nei casi definiti;
- disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi connessi agli alcolici/sostanze stupefacenti;
- valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’auto controllo alcolemico dei lavoratori.
Il lavoratore, nel caso di rifiuto di sottoporsi allo screening, o di mancata presentazione a seguito di convocazione da parte del medico competente, deve essere cautelativamente sospeso dal turno lavorativo.

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