Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rimodulato le tempistiche per ottemperare agli obblighi formativi e all’iscrizione al Registro Unico Ispettori da parte degli ispettori dei centri di controllo.
Il nuovo termine entro il quale va effettuata l’iscrizione al RUI è fissato al 1° dicembre 2025. Dal 2 gennaio 2026 non potranno operare gli ispettori che non risulteranno iscritti al RUI.
Devono iscriversi al RUI:
- gli ispettori autorizzati secondo i moduli B e C (per veicoli leggeri e pesanti);
- gli ispettori ope legis, cioè coloro già abilitati in base a normative previgenti (fino al 31 agosto 2018);
- i responsabili tecnici presso centri revisione che operano direttamente nelle attività ispettive.
L’iscrizione avviene attraverso il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, utilizzando le credenziali SPID (livello 2) o CIE. Nella fase transitoria, è ammesso l’uso di credenziali temporanee fornite dal CED/Motorizzazione. Per la registrazione, è necessario fornire:
dati anagrafici e recapiti (email PEO/PEC);
estremi della firma digitale valida;
copia degli attestati di formazione e degli aggiornamenti previsti;
copertura assicurativa per i soggetti del modulo C;
dichiarazioni sostitutive su requisiti morali, onorabilità e conflitti d’interesse;
versamento di imposta di bollo (€ 16,00) e diritti di certificato (€ 5,16), tramite PagoPA.
Anche coloro già presenti nel registro devono accedere alla piattaforma e aggiornare i propri dati, allegando eventuali nuove attestazioni o integrazioni richieste, entro la scadenza del 31 agosto 2025.
Gli ispettori che non risultano iscritti o che non hanno completato l’aggiornamento entro il termine previsto non potranno operare a partire dal 1° novembre 2025.




