Produzione e commercializzazione di alimenti non al dettaglio

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08/03/2016
Ricordiamo che gli operatori del settore alimentare che producono e rivendono propri alimenti non al dettaglio per una percentuale della produzione superiore al 50% sono soggetti, entro il 31 Gennaio di ogni anno, agli obblighi di pagamento di cui al D.Lgs 194/2008, emanato in attuzione dell’articolo 26 del reg. CE 882/2004. Entro 60 giorni dalla scadenza è possibile comunque provvedere al pagamento senza sanzioni, con l'aggiunta dei soli interessi legali. 

La comunicazione relativa alla riscossione delle tariffe avviene attraverso una comunicazione spedita, mediante pec, da parte dell’ Autorità competente, l’Azienda ASL. I proventi sono vincolati al finanziamento dei costi derivati dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti. 
Qualora un’impresa avesse ricevuto la richiesta di pagamento senza però rientrare in una delle cateorie obbligate, è necessario far pervenire ad ASL l’apposito modello in cui si dichiara sotto la propria responsabilità di non essere soggeti al pagamento della tariffa prevista.

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa le seguenti attività:
- attività non incluse nell’allegato A sezione 6 del D.Lgs. 194/2008;
- attività produttive con esclusiva commercializzazione al dettaglio;
- attività di trasporto per conto terzi con utilizzo del deposito di brevissima durata;
- stoccaggio temporaneo per la successiva distribuzione;
- la produzione primaria (“tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”).
 

Informazioni
Ufficio Alimentazione / Alessia Cagnoli
tel. 0187.286654
eMAIL cagnoli@confrtigianato.laspezia.it
Categorie: 
Alimentazione