Rifiuti, alcune novità per le imprese

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05/01/2021

Diverse le modifiche e le novità apportate nei mesi scorsi al Testo Unico Ambientale e che semplificano gli obblighi per le imprese.
In primo luogo ritorna in campo un nuovo il sistema di tracciabilità dei rifiuti in formato digitale (sulla falsariga del defunto SISTRI) e probabimente già nel corso di quest'anno troverà luce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con la definizione delle sue modalità di compilazione. Naturalmente, per i soggetti non obbligati continueranno a rimanere obbligatori gli strumenti esistenti n formato cartaceo (formulari, registro di carico e scarico e MUD).

Per completezza, rcordiamo che alla data attuale sono tenuti alla compilazione del registro di carico/scarico dei rifiuti:
- chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti;
- i commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti;
- gli enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti;
- le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- le imprese ed enti con oltre 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali (diversi dai rifiuti urbani), lavorazioni artigianali (diversi dai rifiuti urbani), attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti.

Nessuna modifica invece in merito alle tempistiche delle registrazioni:
- per i produttori iniziali, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i commercianti, gli imprenditori e i consorzi, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Rimane confermata la possibilità della tenuta dei registri da parte di Associazioni di categoria o di loro società di servizi: rispetto alle disposizioni precedenti sono stati raddoppiati però i limiti quantitativi annuali (20 t di rifiuti non pericolosi e 4 t di rifiuti pericolosi) entro i quali è possibile conferire incarico alle Associazioni e le modalità di tenuta con compilazione mensile. Per tutte le imprese si riduce anche il tempo di  conservazione dei registri e dei formulari che passa da 5 a tre anni.

Si introduce inoltre l'attestazione di avvenuto smaltimento, cioè un documento sottoscritto dall'impianto che attesta l'effettivo ed il corretto smaltimento dei rifiuti quando conferiti ad operazioni D13, D14 e D15. Tale documento dovrà accompagnare la quarta copia del formulario.

Dal 1° Gennaio inoltre, per molte imprese, diversi rifiuti speciali non pericolosi diventano rifiuti urbani superando gli attuali criteri di assimilabilità (vedi allegati). Per questa ultima novità siamo però in attesa di chiarimenti sulla gestione operativa da parte dei Comuni.

 

Ufficio Ambiente
Laura Canese, tel. 0187.286651
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