Prevenzione infortuni, il punto della situazione

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04/01/2019
Ad oltre vent'anni dall'entrata in vigore del D.Lgs 626/1994, sostituito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008, abbiamo chiesto un analisi della situazione della normativa attuale ad Enrico Taponecco, responsabile dell'Ufficio Sicurezza di Confartigianato.

"Oggi la prevenzione infortuni è diventata un patrimonio comune, una base culturale che ogni imprenditore conosce ed applica nella propria impresa. Il Decreto 626 prima ed il Testo Unico poi, hanno inciso profondamente nell'atteggiamento dei datori di lavoro verso i propri dipendenti: una maggiore consapevolezza, una maggiore responsabilità ma anche un maggiore coinvolgimento dei lavoratori hanno portato ad una importante diminuzione degli infortuni complessivi, ed anche e soprattutto di quelli mortali, in tutta Italia".

"All’interno di un’azienda, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro è sempre il datore di lavoro che deve salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre il più possibile tutti i rischi - afferma Taponecco - Oltre agli obblighi mettere a disposizione macchinari, utensili e strumenti che non presentino nessun rischio per la salute e la sicurezza, deve anche informare e formare i dipendenti in merito ai pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili".

Il ruolo del datore di lavoro è quindi duplice: se, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento di ogni lavoratore, dall’altro, deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori. Tutto questo deve essere riportato nel documento di valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori (DVR), l'attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

"Certamente, e non solo - sottolinea Taponecco - Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), una figura, nominata dal datore di lavoro, in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, con l'incarico di organizzare e gestire tutto il sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi".

Nelle piccole imprese il datore di lavoro può esercitare direttamente il ruolo di RSPP dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obbligo anche di aggiornamento periodico.

"Collaborare alla gestione della prevenzione dei rischi attraverso una corretta valutazione dei fattori di rischio e l’adozione delle misure per tutelare la salute dei lavoratori è l’attività principale del RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - continua Taponecco - La sua funzione, anche se svolta direttamente dal datore di lavoro, è fondamentale all'interno dell'azienda".

Ogni figura coinvolta nel sistema di prevenzione e protezione dai rischi in azienda può essere sanzionata dagli organi di vigilanza. Ricordiamo che la normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica: penale, civile ed amministrativa; all’interno di queste tre categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo. Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata.
La responsabilità giuridica penale è sempre di tipo esclusivamente soggettivo e le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario od applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti).
La responsabilità giuridica civile può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo e le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale): colpiscono il soggetto individuale ma anche un'impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo.
La responsabilità giuridica di tipo amministrativo è di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.

"L’entità delle sanzioni è proporzionale al ruolo rivestito in azienda e può coinvolgere datore di lavoro, dirigenti, preposti ma anche lavoratori - conclude Taponecco - in relazione quindi al ruolo svolto od all'eventuale violazione riscontrata".

Informazioni
Ufficio Prevenzione Infortuni
Enrico Taponecco, tel. 0187.286632
sicurart@confartigianato.laspezia.it

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