Installazione di stufe a pellet. E’ necessaria l’abilitazione DM 37/08, lettera c)

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03/12/2014

Confartigianato Impianti ricorda che per l'installazione di stufe a pellet è necessaria l’abilitazione DM 37/08, lettera c). Una nota del Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito la questione. Il DM 37/2008 regolamenta l’installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Dall’analisi della normativa, l’installazione di stufe, caminetti e canne fumarie, potrebbero rientrare nella lettera:
c) “impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”;
e) “impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Sono impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

A tale proposito ci sono state due Note del Ministero dello Sviluppo economico che hanno chiarito:
1) se l’installazione di stufe, camini e canne fumarie rientra o meno nelle competenze del DM 37/2008.
2) per la sola installazione di stufe, camini e canne fumarie è possibile una abilitazione parziale della lettera c) abilitante esclusivamente per le “opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con nota del 24-02-2010, ha precisato che i caminetti, le stufe a legna e/o pellet,ecc. sono da considerare “ impianti termici” e di fatto li assimila agli impianti di riscaldamento a gas relativamente ai requisiti di sicurezza, perciò la loro installazione rientra a tutti gli effetti nel DM 37/08. Il Ministero scrive che “occorre specificare che per “impianto termico” per riscaldamento, ai fini del sopracitato DM, si intende il complesso di prodotti formato generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aerazione e ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore...Quanto premesso, “l’impianto termico” di riscaldamento, qualunque ne sia la potenzialità, entra nella classifica di cui al DM 37/08, articolo 1. comma 2 lettera c).”

Perciò, sia la costruzione delle canne fumarie, sia l’installazione di caminetti, stufe, ecc, deve essere fatta da imprese iscritte alla CCIAA come da DM 37/08, articolo1. comma 2 lettera c). In particolare le canne fumarie devono essere progettate e avere la dichiarazione di conformità anche quando non hanno ancora l’apparecchio allacciato in quanto parti di impianto termico (vedi DM 37/07 allegato 1- legenda: punto7).
La seconda risoluzione Ministeriale del 17/01/2011 conferma, richiamando la precedente nota di cui sopra, che l’istallazione di stufe, caminetti e canne fumarie non solo rientra nelle more del DM 37/2008, ma sottolinea come la stessa attività già rientrasse pure nella regolamentazione della L. 46/1990.
Infine si precisa che l’attività di mera pulizia e la manutenzione ordinaria della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, che non modifichi gli elementi dell’impiantistica di evacuazione dei prodotti della combustione non è soggetta ad alcuna abilitazione.
L’articolo 3 del DM 37/2008 3 ci indica l’iter da seguire per l’inizio attività, con le precisazioni delle risoluzioni in oggetto. “Le imprese che intendono esercitare le attività relative all’installazione di impianti presentano la SCIA alla CCIAA (all’Albo artigiani o al Registro imprese), indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare”.

Le imprese artigiane presentano la SCIA, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la SCIA, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
In particolare per l’installazione di stufe, camini e canne fumarie, nella compilazione della SCIA, su precisa indicazione ministeriale (Ris.Min.Svil.economico n. 1118 del 24/02/2010) per il soggetto segnalante è possibile indicare una abilitazione parziale della lettera c) abilitante esclusivamente per le “opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”.
 

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