Confartigianato chiarisce - Fotografia Green Pass

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03/02/2022

DOMANDA

Il fotografo deve richiedere il green pass ai propri clienti? Se sì, in quali casi?

RISPOSTA

In merito al quesito relativo all’attività di fotografo, si segnala che quest'ultima non è ricompresa né nelle “attività commerciali” né nei “servizi alla persona” per le quali il DL n. 1/22 ha introdotto l’obbligo di verifica del green pass “base”. L’attività di fotografo, infatti, secondo la classificazione Ateco è riconducibile alle attività con codice Ateco 74.20.19 “Altre attività di riprese fotografiche” e a quelle con codice Ateco 74.20.20 “Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa”. Pertanto, per i servizi fotografici e i servizi di stampa non è richiesto il controllo del green pass dei clienti. Qualora, invece, l’impresa svolga anche un’attività commerciale, ad esempio la vendita di materiale per la fotografia (codice Ateco 47.78.20), a coloro che accedono per l’acquisto di tali prodotti, è necessario controllare il green pass (secondo la recente FAQ del Governo anche con modalità “a campione”).

Tale verifica deve essere svolta attraverso l’apposita APP VerificaC19 e a prescindere dal tempo che il cliente passerà nel negozio. La verifica del green pass è richiesta solo per coloro che accedono all’interno del locale e pertanto al di fuori di esso non è necessaria.

Infine, non può essere contestata dal cliente la verifica del green pass, in quanto è un obbligo previsto dalla legge e peraltro la verifica non comporta alcun trattamento di dati personali (il titolare dell’attività infatti non può registrare i dati di coloro che accedono con il green pass).

Gli uffici di Confartigianato alla Spezia, Levanto e Sarzana sono a disposizione dei soci per ritirare i cartelli da esporre e per ogni ulteriore approfondimento