Non c’è più sanzione per il mendacio sulla metratura della prima casa

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02/05/2018

La pronuncia della Corte di cassazione n. 2010/2018, , citando la pronuncia 15 novembre 2013, n. 25674, ha, in primo luogo, confermato la propria giurisprudenza che l’utilizzabilità di una superficie prescinde dalla sua abitabilità, in quanto la prima è elemento più idoneo a esprimere il carattere “lussuoso” o meno di una casa.

La cennata novella disciplina del 2011 ha, quindi, modificato la condizione legale del beneficio fiscale in argomento, individuandola nel trasferimento avente a oggetto immobili destinati ad abitazione principale dell’acquirente, ad eccezione di quelli rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La decisione della pronuncia della Corte di legittimità che si annota ha ritenuto applicabile l’articolo 3 del Dlgs n. 472/1997, il cui secondo comma statuisce che, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e che, se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue (ma non è ammessa la ripetizione di quanto pagato).

L’applicabilità di questa disciplina di favor rei è rinvenuta dalla pronuncia in rassegna dal fatto che il mendacio contestato è stato espunto dalla fattispecie agevolativa e che, pur se l’imposizione e gli effetti sanzionatori derivanti dalla falsa dichiarazione permangono, “tuttavia, è proprio l'oggetto di quest'ultima, costituente elemento normativo della fattispecie, ad essere stato cancellato dall'ordinamento”.

Si accoglie con favore, quindi, la sentenza della Corte di cassazione in nota laddove, per escludere la punizione amministrativa, individua il fatto che, “secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”, di cui all’articolo 3, comma 2, nella dichiarazione mendace sulla superficie utile a favore di criteri catastali, oggetto di successiva elisione legislativa.

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