A decorrere dal 1° Gennaio 2019, è possibile usufruire dell'indennizzo per cessazione dell'attività per gli iscritti alla Gestione Speciale Commercianti.
Le attività beneficiarie sono:
- commercio al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori;
- commercio su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- agenti e rappresentanti di commercio (solo titolari);
- imprese che svolgono contemporaneamente plurime attività commerciali (ad esempio esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio), in qualità di titolari.
Non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti:
- attività commerciali all’ingrosso;
- le “forme speciali di vendita al dettaglio” ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, ad esempio, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
- l'attività di intermediazione diversa da quella degli agenti e rappresentanti di commercio come ad esempio quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
L'indennizzo spetta ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
- abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomini, o almeno 57 anni di età, se donne;
- risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione Speciale Commercianti.
L’erogazione è subordinata alla condizione che i soggetti interessati abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale ed abbiano riconsegnato al Comune l'autorizzazione o la licenza amministrativa nel caso in cui queste fossero state richieste per l’avvio dell’attività, o abbiano comunicato la cessazione dell'attività commerciale all’ente comunale. E' necessario inoltre che si siano cancellati dal Registro delle imprese si siano cancellati dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo.
L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale; l’istaurazione di un rapporto di lavoro comporta, quindi, la decadenza dall’indennizzo.
Indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale
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01/06/2019