Minori, quando è possibile assumerli?

Tempo di lettura: 4 minuti
04/07/2022

L'articolo 42 del Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 ha soppresso l’obbligo di numerose certificazioni sanitarie, tra le quali anche la visita medica per l’idoneità lavorativa dei minorenni, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, che fino a tale data venivano effettuate dai medici del Servizio Sanitario Nazionale. Rimane l'obbligo della visita medica preventiva (al momento dell’assunzione) e periodica per valutare l’idoneità al lavoro di tutti quei minorenni adibiti a lavorazioni per le quali la Valutazione dei Rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08) ha evidenziato dei rischi per la salute e per le quali pertanto esiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
In questi casi, per l’effettuazione delle visite mediche, il Datore di Lavoro dovrà rivolgersi al Medico Competente che avrà già incaricato per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti od incaricarne uno specificatamente.
  
 
FAQ

D. Se un’impresa assume per tirocinio dei minori, li deve sottoporre a visita medica?
R. Il datore di lavoro ha in primo luogo l'obbligo di verificare che la mansione proposta sia compatibile con la minore età; tuttavia in alcuni casi può essere necessario sottoporre il lavoratore minore a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

D. Quando un minorenne può lavorare?
R. Solo se ha compiuto 15 anni e se ha assolto l’obbligo scolastico (9 anni di scuola verificabili attraverso la certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico o di proscioglimento rilasciata dalla scuola).
Il minore in questo caso è definito dalla legge “adolescente” e può lavorare anche se a determinate condizioni; se non ha ancora questa età o non ha concluso il percorso scolastico obbligatorio dalla legge è definito “bambino” e non può lavorare.

D. Quali sono gli aspetti importanti che si devono considerare prima di adibire al lavoro il ragazzo minorenne?
R. Com’è noto la valutazione del rischio rappresenta una delle principali misure di prevenzione dei rischi in azienda. Occorre tener presente che la norma attualmente in vigore e che di recente è stata integrata per uniformarsi agli indirizzi comunitari prevede che venga effettuata una specifica valutazione del rischio che tenga conto della presenza sul luogo di lavoro di lavoratori minorenni. Nel caso quindi si preveda la presenza nell’azienda di un’occupazione minorile, il "documento" dovrà riportare anche la valutazione relativa al loro incarico tenendo conto degli aspetti peculiari che possono caratterizzare il giovane lavoratore, quali ad esempio l’incompleto sviluppo fisico, la scarsa esperienza e la minor consapevolezza nei confronti dei rischi presenti sul lavoro. In questa prospettiva andrà pertanto posta particolare attenzione agli aspetti di informazione e formazione del lavoratore, alle attrezzature e alla loro sistemazione nel luogo di lavoro, all’esposizione ad eventuali agenti pericolosi e agli sforzi fisici.

D. Si può adibire un minore a qualsiasi tipo di lavoro?
R. No. La normativa prevede che ai minori siano vietati una serie di attività, processi e lavori evidentemente considerati a rischio rilevante per la loro salute e sicurezza. E’ la valutazione del rischio, in particolare se fatta preventivamente, che permetterà di gestire al meglio l’assunzione di un minore, tenendo conto sia degli aspetti peculiari che caratterizzano il giovane lavoratore che di tutte le indicazioni di divieto previste dalle norme.

D. C’è la possibilità di assumere un lavoratore minorenne ed adibirlo a lavori vietati?
R. In deroga al divieto, la legge prevede questa possibilità sono nel caso in cui il lavoratore venga assunto per indispensabili motivi di formazione professionale (es. percorso di apprendistato) e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa; inoltre l’attività deve essere svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e la stessa deve essere svolta nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla normativa vigente.

D. Devo sottoporre a visita medica preventiva il minore?
R. L'obbligo di sottoporre il minorea visita medica di idoneità prima di adibirlo al lavoro al fine di verificare che non preesistano controindicazioni allo svolgimento di quel determinato impiego sussiste solo nel caso lo stesso venga impiegato in mansione o compiti per i quali sono stati individuati rischi particolari. Il minore verrà inviato al medico competente della ditta al pari di tutti gli altri lavoratori esposti a quei rischi, comprendendo in tale ambito anche le mansioni con livello di esposizione personale a rumore compreso tra 80 e 85 dBA (situazione che non prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori adulti).