Preposti alla sicurezza, sempre obbligatoria la formazione

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30/05/2022

"La mancanza di una nomina formale dei preposti non è rilevante sulla loro formazione in materia di sicurezza sul lavoro: la norma richiede che sia formato chi esercita comunque tali funzioni": questa la sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro che non aveva impartito la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro a un preposto di un’azienda e che era stato sanzionato con l'ammenda relativa.
Ricordiamo che dopo la recente modifica del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro l’obbligo di individuare la figura del preposto, o dei preposti, alla vigilanza dell'osservanza dei lavoratori delle misure aziendali in materia di sicurezza ed inoltre, per le attività in regime di appalto o di subappalto, è obbligatorio indicare espressamente al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto.
In tutte quelle situazioni dove è assente una nomina formale di un preposto in via preventiva ("ex ante"), tale individuazione viene fatta "ex post" dai magistrati inquirenti o dagli organi di vigilanza per attribuire le eventuali responsabilità per fatti ed eventi accaduti in violazione delle norme di prevenzione infortuni.
La formazione del preposto, aggiuntiva a quella ricevuta dal lavoratore, è al momento pari a complessive 8 ore.
Per iscrivere il preposto al corso, compila il form di iscrizione [clicca qui].

 

Ufficio Sicurezza
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