Secondo il D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In pratica è il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.
Lo status di preposto per la sicurezza non necessariamente è subordinato al rilascio di una nomina formale da parte del datore di lavoro: lo è chiunque, anche senza regolare investitura, che esercita in concreto i poteri giuridici riferiti a tale figura.
Con le norme introdotte dal D.L. Fiscale, il preposto, oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, ha il compito di fare interrompere le attività del lavoratore e di informare i superiori diretti.
Deve inoltre, se necessario, interrompere l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.
In regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori devono comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.
Ufficio Prevenzione Infortuni, Enrico Taponecco
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