Ricordiamo che sono in vigore le nuove sanzioni che prevedono la sospensione dell'attività dell'impresa quando si riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti "in nero" nonche' in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento per ciascun lavoratore interessato;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
E, nel comparto delle costruzioni:
- mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
- mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- lavori in prossimità di linee elettriche senza protezioni per i lavoratori;
- presenza di conduttori nudi in tensione senza protezioni per i lavoratori.
Per la revoca del provvedimento di sospensione è necessario quindi:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni suddette;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui alle violazioni sopra riportate, il pagamento di una sanzione aggiuntiva rispetto alle sanzioni già previste dalla normativa pregressa.
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