Gli esercenti devono dotarsi di registratori di cassa telematici (che rispettino regole e specifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate). Tali strumenti tecnologici dovranno garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati relativi ai pagamenti, sia che avvengano in contanti, con carta di debito o di credito, e dovranno poi trasmettere i dati fiscali raccolti.
Una volta preparato, lo scontrino elettronico potrà essere stampato e consegnato al cliente oppure lo si potrà inviare in formato digitale. Ai clienti finali, tra l’altro, è data la possibilità di recuperare online e visualizzare gli scontrini elettronici a loro emessi. In questo senso lo scontrino elettronico offrirà due vantaggi significativi ai consumatori: quello di poter usare il documento come garanzia digitale sui prodotti acquistati e la maggior facilità di recupero per la presentazione in dichiarazione dei redditi per le detrazioni fiscali o per eventuali resi e cambi.
Saranno esonerati dall’obbligo di emettere scontrino elettronico: notai, tabaccai (tutti i negozianti che vendono merci dai Monopoli di Stato), tassisti, giornalai ed attività partite nel 2019 o marginali (ovvero coloro che quest’anno hanno ricavi non superiori all’1% del volume d’affari del 2018).
Sono anche esclusi i benzinai che servono clienti che non acquistano per esercizio di impresa, arte e professione; le autoscuole per le loro attività didattiche finalizzate a far prendere la patente; i produttori agricoli, tutte le attività del settore scommesse e i venditori itineranti quali ombrellai, quelli dei chioschi di cibo e bevande, così come di souvenir (incluse per esempio, mense aziendali e scolastiche, attività a bordo delle navi da crociera, ecc.).
Chi non si adegua alla normativa che obbliga all’emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa. Inoltre, se si tratta di un comportamento ricorrente si può andare incontro anche alla sospensione dell’attività.