Quando fornita al lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, può costituire fonte di danno alle persone, senza avere specificamente accertato che il costruttore abbia sottoposto l'apparecchiatura a tutti i controlli rilevanti per verificarne la resistenza e l'idoneità all'uso, “non vale ad escludere la responsabilità del proprietario l'affidamento sull'osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore tecnica”.
Il proprietario del macchinario utilizzato ha sempre l'obbligo di accertarsi che quest'ultimo sia sicuro ed idoneo all'uso, rispondendo, in caso di mancata verifica, dei danni subiti dai lavoratori in conseguenza dei difetti dell'apparecchiatura; questo anche se possono essere ravvistae eventuali responsabilità del fabbricante o del fornitore.
In definitiva, continua la Cassazione – “la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i macchinari concorre con quella dell'imprenditore che li ha messi in funzione. (...) Nè la responsabilità viene meno qualora le autorità competenti al controllo abbiano ritenuto un macchinario a cui sono addetti lavoratori, conforme alla legge, in quanto il proprietario è il destinatario delle norme antinfortunistiche poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e ha l'obbligo di osservarle sempre e comunque indipendentemente dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza".
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