09/11/2017
Flessibilità simile a quella offerta dai vecchi voucher, ma con molti più paletti che rendono lo strumento inaccessibile a gran parte dei committenti: questi i limiti legati all’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale.
In pratica, per quanto riguarda il datore di lavoro, o per meglio dire, per l'utilizzatore, le limitazioni riguardano il divieto di stipulare contratti di prestazione occasionale:
In pratica, per quanto riguarda il datore di lavoro, o per meglio dire, per l'utilizzatore, le limitazioni riguardano il divieto di stipulare contratti di prestazione occasionale:
- alle aziende che hanno, in media, più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- alle imprese che appartengono al settore edile o svolgono attività pericolose;
- nell'esecuzione di appalti di opere o di servizi;
- agli utilizzatori che hanno avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Le aziende agricole, oltre al limite dimensionale dei cinque dipendenti, possono stipulare contratti di prestazione occasionale solo con i lavoratori appartenenti a determinate categorie classificate come svantaggiate (ad es. pensionati, disoccupati, studenti under 25, percettori di sussidi a sostegno del reddito).
Le aziende agricole, oltre al limite dimensionale dei cinque dipendenti, possono stipulare contratti di prestazione occasionale solo con i lavoratori appartenenti a determinate categorie classificate come svantaggiate (ad es. pensionati, disoccupati, studenti under 25, percettori di sussidi a sostegno del reddito).
A questa serie di limitazioni si aggiungono, poi, i limiti economici riferiti all'anno civile, come ad esempio:
- per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.
Se il lavoratore è titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, se studente con meno di 25 anni di età, se disoccupato, si percettore di prestazioni a sostegno del reddito o del reddito d’inclusione, la soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi.
- per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.
Se il lavoratore è titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, se studente con meno di 25 anni di età, se disoccupato, si percettore di prestazioni a sostegno del reddito o del reddito d’inclusione, la soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi.
Ricordiamo anche i limiti legati all’orario di lavoro ovvero il limite di 280 ore/anno, con il mantenimento del riposo giornaliero, delle pause e dei riposi settimanali.
Informazioni
Ufficio Buste Paga e Consulenza Lavoro
Chiara Salomoni, tel. 0187.286645
salomoni@confartigianato.laspezia.it
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