L'Accordo Economico Collettivo del Settore Commercio del 16 febbraio 2009 è ormai scaduto da alcuni anni. In attesa della nuova stesura, si è reso necessario un adeguamento alle variazioni legislative in materia pensionistica. Le organizzazioni sindacali di rappresentanza degli Agenti di Commercio e le rappresentanze delle case mandanti hanno siglato un accordo molto importante sull'Indennità Suppletiva di Clientela.
Fino al 1999, anno in cui sono stati modificati gli articoli 1742-1752 c.c., per adeguarli alla Direttiva CEE 653/86, l'indennità Suppletiva di Clientela veniva riconosciuta all'Agente solo nel caso di pensionamento Enasarco. Con la modifica del 1999 l'Indennità venne riconosciuta sia per il pensionamento Enasarco che per quello INPS.
Alla luce delle variazioni legislative in materia pensionistica, l'Accordo sottoscritto ha modificato il CAPO II) dell'Articolo 13 dell'AEC nel modo seguente:
“L'Indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell'agente dovute a:
- invalidità permanente e totale;
- infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione
- del rapporto;
- CONSEGUIMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAI A e/o ANTICIPATA e/o APE ENASARCO
- e/o INPS;
- circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);
- in caso di decesso.
In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.”
Il Patronato Inapa, presso la sede provinciale della Confartigianato in via Fontevivo, 19 è a disposizione per qualsiasi chiarimento, tel. 0187.286624-50.



