04/01/2016
Dal prossimo 1° Giugno 2016, nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonchè di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica di una eventuale cartella di pagamento avverrà esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione si eseguirà attraverso il deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e con la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Lo stesso procedimento sarà seguito anche nel caso la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
Nei confronti delle persone fisiche intestatarie di una casella PEC, la notifica potrà avvenire esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica.
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