La nomina degli addetti antincendio e la loro formazione sono adempimenti obbligatorio del datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, ecc.).
La norma fornisce però alcuni vincoli importanti: il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste.
Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Il numero degli addetti antincendio presenti discende quindi dalla pianificazione delle possibili emergenze, e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti.
Si sottolinea che tutti coloro che sono designati quali addetti antincendio devono essere formati e che il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto dalle norme vigenti per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio; la formazione deve essere aggiornata ogni cinque anni.
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