Variano la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza dal 17 maggio 2026, questi i punti fondamentali:
- sono soggetti formatori, quelli istituzionali, gli enti di formazione accreditati, i fondi interprofessionali, gli Organismi Paritetici ed anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Per ciascun corso, il numero massimo di partecipanti è di 30 discenti, eccetto i corsi in modalità e-learning; per le attività pratiche il rapporto docente/discente deve essere di almeno 1 docente ogni 6 discenti; ai fini dell’ammissione alla verifica finale, è necessaria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste; tutta la documentazione del corso (attestati, test, ecc.) deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni. I corsi scaduti mantengono la loro validità nel limite di dieci anni: oltre tale termine, il corso dovrà essere rifrequentato per intero.
- Nei corsi in video conferenza sincrona (VCS) ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso. Non è più consentito l’utilizzo degli smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete.
- Il datore di lavoro ha il compito di verificare l’efficacia della formazione, anche attraverso l'analisi infortunistica aziendale, questionari da somministrare al personale, check list di valutazione.
- Nelle aziende dove ricorre l'obbligo di riunione periodica, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione del corso.
- Preposti: la durata minima passa da 8 a 12 ore; la peridicità dell'aggiornamento diventa biennale, sempre don una durata minima di 6 ore.
- Datori di lavoro: devono frequentare un nuovo corso, minimo 16 ore; se operano nei cantieri, è necessario un modulo aggiuntivo di 6 ore. L'aggiornamento è fissato in 6 ore ogni cinque anni. I datori di lavoro che già ricoprono l'incarico di RSPP sono esonerati da questi obblighi di formazione; in caso contrario, se non ricoprono l'incarico di RSPP, devono frequentare il corso entro il 17 maggio 2027.
- Datore di lavoro - RSPP: obbligo di un corso di formazione di 8 ore (modulo comune) e di un modulo integrativo (di 12 o 16 ore, in base alla tipologia di azienda). L'aggiornamento ha una durata minima pari a 8 ore ogni cinque anni.
- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: corso di durata minima di 12 ore (4 ore di teoria e 8 di parte pratica); l'aggiornamento, ogni cinque anni, ha una durata minima di 4 ore. I corsi già erogati sono validi e hanno validità cinque anni dalla data riportata nell'attestato.
- Macchine ed attrezzature: introdotti corsi di formazione per macchine agricole raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte.
In allegato il testo integrale dell'Accordo Stato Regioni.
Informazioni
Ufficio Sicurezza
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