Una valutazione corretta ai fini antincendio di una attività lavorativa comporta la necessità di considerare tutti gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, ad esempio: i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti; le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o di visitatori; le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.
E' bene sottolineare che la normativa vigente assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo, e quindi attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
Il piano di evacuazione e di gestione delle emergenze deve essere predisposto nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (ex Allegato I, D.P.R. 151/2011).
Il piano di emergenza deve prevedere tutti gli scenari di rischio derivanti dal numero complessivo degli occupanti, a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività, includendo quindi clienti, visitatori ed anche utenti. Fondamentale è il principio di inclusività, ovvero la necessità di esplicitare le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.
Gli addetti alla lotta antincendio, per numero e per capacità, devono risultare adeguati alla pianificazione dell'emergenza e allo specifico possibile rischio di incendio dell’attività.
Informazioni
Ufficio Sicurezza, sicurart@confartigianato.laspezia.it
Ing. Giulia Lenzi, tel. 0187.286653




