A meno di un mese dall'obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti ritorniamo sull'argomento rifiuti evidenziando scadenze e obblighi per le imprese.
| CATEGORIA | ISCRIZIONE | CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti) | Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
100,00 euro il primo anno e 60,00 euro per ogni annualità successiva |
| Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti |
Dal 15 giugno 2025 ed |
50,00 euro il primo anno e 30,00 euro per ogni annualità successiva |
| Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1. | Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 | 15,00 euro il primo anno e 10,00 euro per ogni annualità successiva |
Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale dovrà essere versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Tutti i soggetti già obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovranno continuare ma con le nuove modalità previste dal RENTRI: i format del registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti FIR sono già cambiati dal 13 febbraio 2025.
Non variano gli obblighi connessi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in particolare per quanto riguarda:
- i soggetti obbligati ed esonerati;
- il luogo di detenzione del registro di carico e scarico;
- i tempi di annotazione dei movimenti di carico e/o di scarico;
- il periodo di conservazione del registro;
- la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro di carico e scarico per conto dei propri associati.
Cosa è cambiato?
- la vidimazione e la tenuta del registro rifiuti in forma digitale;
- la trasmissione al RENTRI dei dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza mensile;
- viene stabilito un unico modello di registro non più differenziato per gestori, intermediari, ecc.;
- sono introdotte nuove tipologie di movimenti, ad esempio le rettifiche, cioè modifiche di dati già inseriti con una registrazione specifica prima della trasmissione al RENTRI.
Il formulario rimane immutato riguardo:
- i soggetti obbligati ed esonerati dall’emissione del FIR;
- la possibilità in determinati casi di sostituire il FIR con documenti alternativi;
- la responsabilità di ogni operatore riguardo le operazioni inserite nella parte di propria competenza.
Dal 13 febbraio 2025 è cambiato il FIR per tutti gli operatori e la sua vidimazione è solo digitale.
A partire dal 13 febbraio 2026:
- tutti gli iscritti al RENTRI dovranno usare esclusivamente FIR in formato digitale;
- i dati relativi ai FIR per rifiuti pericolosi dovranno essere inviati al RENTRI.
Il nuovo modello FIR sarà di due copie fotostatiche firmate da produttore e trasportatore: una resta al produttore e una accompagna il rifiuto durante il trasporto, con una copia successivamente trasmessa al produttore una volta firmata dal destinatario. Anche i soggetti non iscritti devono utilizzare il nuovo modello e registrarsi al RENTRI come “Produttori di rifiuti non iscritti” per emettere il primo FIR.
Dal 13 febbraio 2026, i produttori registrati al RENTRI dovranno emettere il FIR in digitale e inviarne i dati al sistema: in questo caso, il destinatario del rifiuto sarà responsabile della trasmissione datata e firmata a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.
L’ufficio Ambiente di Confartigianato Imprese La Spezia con il sistema “Gestambiente” può aiutare le imprese a rispettare le normative sui registri di carico e scarico dei rifiuti.
La norma prevede che le imprese che producono meno di 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi o 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono affidare la gestione del registro a organizzazioni di categoria, che si occupano di aggiornare i dati su base mensile. In tal caso l’azienda deve tenere presso la propria sede una copia dei dati trasmessi e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.
Attenzione
La normativa esclude soggetti terzi, come studi professionali o società di consulenza, dal poter gestire questi registri.
Affidarli a tali soggetti comporta rischi di sanzioni, poiché solo le organizzazioni di categoria o le loro società di servizi sono autorizzate dalla legge per questa gestione.
Informazioni
Ufficio Ambiente, ambiente@confartigianato.laspezia.it
Tel. 0187.286651-32




