Latte non fresco e prodotti lattiero caseari: in etichetta l'origine della materia prima

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08/02/2017
Con il Decreto 9 Dicembre 2016 si introduce l'obbligo di indicare, in etichetta, l’origine della materia prima per il latte non fresco e per i prodotti lattiero caseari, in attuazione del Regolamento UE 1169/2011. La norma, che entrerà in vigore il prossimo 19 Aprile 2017 si applicherà al latte non fresco, vaccino, bufalino, ovicaprino, d’asina e di altra origine animale ed ai ai prodotti lattiero-caseari.
Risulteranno quindi soggetti all’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta i seguenti prodotti:
- il latte e la crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
- il latte e la crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
- il latticello, il latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao;
- il siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
- il burro e altre materie grasse provenienti dal latte e le creme lattiere spalmabili;
- i formaggi, i latticini e le cagliate;
- il latte sterilizzato a lunga conservazione;
- il latte UHT a lunga conservazione.

Saranno invece esclusi dal campo di applicazione:
- il latte fresco, già disciplinato in merito alla rintracciabilità ed alla scadenza;
- i prodotti soggetti al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP);
- i prodotti oggetto di produzione biologica e di relativa etichettatura;
- il latte e i prodotti lattieri caseari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea od in un Paese terzo.

Cosa troveremo quindi in etichetta? L’origine del latte o del latte usato come ingrediente nella lavorazione di prodotti lattiero-caseari deve essere riportata in etichetta specificando il Paese di mungitura (nome del Paese dove è stato munto il latte) e il nome del Paese di condizionamento o di trasformazione (nome del Paese dove il latte è stato condizionato o trasformato). Le indicazioni riportate in etichetta dovranno essere indelebili ed essere visibili e facilmente leggibili. Non dovranno essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

I prodotti portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima del 19 Aprile 2017, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre il 18 Luglio 2017.

Sportello Alimentazione
Alessia Cagnoli, tel. 0187.286654, cagnoli@confartigianato.laspezia.it

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