ABROGAZIONE BONUS RENZI ED INTRODUZIONE DI NUOVE MISURE INTEGRATIVE (Decreto Legge n.3 del 5 febbraio 2020 – artt.1 e 2)

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21/07/2020

Dal 1° luglio, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (c.d. “bonus Renzi”) E’ STATA ABROGATA, e sono state previste due nuove misure, alternative tra loro:

-        trattamento integrativo:  spettante ai titolari di reddito annuo fino a € 28.000.

oppure

-        ulteriore detrazione: spettante ai titolari di reddito annuo da € 28.000,00 e fino a € 40.000.

Il trattamento integrativo  (reddito annuo fino a € 28.000) è pari a € 1.200 annui (€ 100 mensili). Per l’anno 2020, sarà pari a € 600 in quanto riferito al semestre luglio-dicembre 2020.

L’ulteriore detrazione(reddito annuo compreso tra € 28.000 e € 40.000), non consiste in un bonus erogato in busta paga, bensì in una riduzione dell’imposta dovuta, sotto forma di detrazione.

L’importo di tale detrazione varia a seconda del reddito complessivo: da poco meno di € 100 mensili per redditi prossimi alla soglia inferiore (€ 28.000) per ridursi progressivamente all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori a € 40.000.

Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, precisiamo che non si tiene conto del reddito derivante dalla prima casa e del TFR erogato, mentre rientrano i redditi derivanti da cedolare secca.

I trattamenti di cui sopra saranno applicati automaticamente dal datore di lavoro, sulla base dei dati reddituali in suo possesso, pertanto invitiamo a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del nuovo trattamento, al fine di non dover restituire in sede di conguaglio ovvero di presentazione di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/Redditi), gli importi percepiti non spettanti.

In allegato viene fornito apposito modulo, da compilare facoltativamente a cura dei lavoratori, utile a segnalare:

-        Eventuali ulteriori redditi da considerare ai fini della spettanza del nuovo trattamento.

-        L’ eventuale richiesta di non applicazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione.

-        La richiesta di applicazione del trattamento integrativo solo in sede di conguaglio

ATTENZIONE: Per i lavoratori che non restituiranno tale comunicazione compilata e sottoscritta, in automatico verrà erogato il trattamento previsto secondo il reddito a noi conosciuto per il rapporto di lavoro in corso, analogamente come avveniva per il bonus Renzi.

Info e approfondimenti presso i nostri uffici.

 

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