EMERGENZA CORONAVIRUS: Chiarimento per il settore alimentare

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25/03/2020

Per il settore alimentare forniamo alcuni chiarimenti sull’applicazione nel settore alimentare del DPCM 22 Marzo scorso riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020,n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Fermo restando che la modalità da asporto continua ad essere impedita per le imprese rientranti nell’attività di ristorazione,gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, etc. possiamo affermare che  il DPCM del 22 marzo conferma la possibilità per le sopra citate attività di effettuare la “consegna a domicilio".

La  nostra interpretazione è sostenuta sulla base di quanto affermato all'art. 1 comma 1 lett f) - "è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di..... (omissis)...nonchè di prodotti agricoli e alimentari" -e di quanto disposto all'art. 2 comma 1 -"Le disposizioni del presente decreto .....(omissis)... si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo....":  per cui il DPCM del 22 marzo di fatto si integra e non sostituisce quelle del DPCM dell'11 marzo.

Ricordiamo che la "consegna a domicilio", deve essere svolta "nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto" ed evitando che al momento della consegna ci siano "contatti personali a distanza inferiore a un metro".

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