CONAI: novità per i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° Gennaio 2019

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10/12/2018
Dal prossimo 1° Gennaio, i commercianti di imballaggi vuoti, indipendentemente da altre attività non rilevanti ai fini del Contributo Ambientale Conai (CAC) o comunque non riferite ad imballaggi, saranno tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita e, in particolare:
– a rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti), diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l’altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC;
– ad applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nella fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi;
– a dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (i cosiddetti “piccoli commercianti” ovvero che hanno gestito, nell'anno precedete, fino al limite di 150 tonnellate), Conai ha introdotto però una procedura agevolata, anche questa in vigore dal 1° Gennaio 2019: i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquisterannno gli imballaggi invece di addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.

Informazioni e chiarimenti
Ufficio Ambiente
Laura Canese, tel. 0187.286651
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