Sicurezza e formazione dei lavoratori: il datore di lavoro può fare docenza ai propri dipendenti?

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31/03/2018

Il datore di lavoro può ritenersi "qualificato" ad effettuare formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro solo se può dimostrare di possedere alcuni requisiti specifici. In primo luogo può sempre fare formazione se ricopre l'incarico di Responsabile SPP nella propria azienda da almento tre anni.
In alternativa, è sufficiente che abbia almeno uno dei criteri tra quelli sotto elencati.

1° Criterio
Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza (sono aree tematiche: area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici; area rischi igienico-sanitari; area relazioni/comunicazione).

2° Criterio
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

3° Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b);
a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) - percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

4° Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della  lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b);
a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) -percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

5° Criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

6° Criterio
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

NOTA
Per il mantenimento della qualificazione, il formatore-docente è tenuto, con cadenza triennale alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive e inoltre, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza. Il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Informazioni 
Ufficio Prevenzione Infortuni
Enrico Taponecco, tel. 0187.286632
sicurart@confartigianato.laspezia.it

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