CAITEL: proroga termini e importanti novità e precisazioni per le imprese

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29/10/2016

Regione Liguria, come da nostre richieste, concede una ulteriore proroga sul termine del 31 ottobre p.v. nonchè da una possibilità in più a tutti i manutentori che ad oggi si trovano in difficoltà ad ottemperare l’obbligo di invio telematico dei rapporti di efficienza energetica sul sistema online Caitel.

 

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Edoardo RIxi, ha infatti approvato una delibera con la quale viene prevista, in momentanea sostituzione della trasmissione informatica, la possibilità anche della trasmissione in forma cartacea dei rapporti di efficienza energetica nonchè vengono date diverse precisazioni per chiarire taluni dubbi interpretativi.

 

In via transitoria e, comunque, fino al 28 febbraio 2017, al fine di concedere ai manutentori un ulteriore periodo di tempo per acquisire l'esperienza necessaria per effettuare la trasmissione informatica al catasto, il rapporto può essere trasmesso alle Autorità competenti (enti locali)  anche in forma cartacea (fermo restando l'ammontare del contributo).

Altresì, i rapporti di controllo di efficienza energetica che dovevano essere trasmessi entro il 31/10/2016, si considerano trasmessi in tempo utile anche se pervenuti entro il termine del 12/11/2016.

Si ricordano, pertanto, alla luce delle ultime modifiche, le scadenze in vigore, che potranno quindi essere rispettate attraverso l'invio sia telematico del rapporto sia cartaceo nelle modalità sopra riportate:

rapporti effettuati a gennaio, febbraio, marzo -> termine massimo entro il 12 novembre 2016;

rapporti effettuati ad aprile, maggio -> termine massimo entro il 30 novembre 2016;

rapporti effettuati a giugno, luglio, agosto -> termine massimo entro il 31dicembre 2016;

rapporti effettuati a settembre, ottobre, novembre, dicembre -> termine massimo entro il 28 febbraio 2017.

 

In estrema sintesi, tutti i rapporti che il manutentore non pensa di riuscire ad inviare online tramite Caitel entro le scadenze sopra indicate, possono essere inviati (semore entro i relativi termini) in copia cartacea (a mano, tramite raccomandata…) alle Autorità Competenti (Enti locali). 
 
 
Per quanto attiene i pagamenti dei rapporti inviati in cartaceo, entro 30 giorni dalla relativa trasmissione, dovrà essere consegnata alle Autorità competenti (enti locali) e a Regione la distinta recante l'indicazione di tutti i versamenti effettuati relativi ai rapporti trasmessi.
Le distinte dovranno essere accompagnate da una dichiarazione (sostitutiva dell'atto di notorietà) del legale rappresentante dell'impresa che ha effettuato la trasmissione, attestante l'esatta corrispondenza tra i versamenti effettuati e i rapporti trasmessi.
L'indirizzo di Regione a cui effettuare l'invio delle distinte dei pagamenti effettuati a Enti Locali e alla stessa Regione è:
REGIONE LIGURIA 
SERVIZIO ENERGIA
VIA FIESCHI 15 16121 GENOVA

Il Servizio Energia provvederà infatti a fare avere i dati dei pagamenti a Liguria Digitale al fine della creazione di un cosiddetto “Borsellino elettronico” per ogni impresa di manutenzione al fine di potere, in un secondo momento, collegare i rapporti con i relativi pagamenti già fatti.

A breve saranno comunicati gli IBAN su cui effettuare i pagamenti.

Liguria Digitale, potenzierà il servizio di assistenza ai manutentori per il caricamento dei rapporti, e nel mentre lavorerà anche per predisporre le necessarie modifiche atte a rendere quanto più user friendly il sistema CAITEL.

Si ricorda che per ogni chiarimento lSEDI di CONFARTIGIANATO vi possono fornire tutta l'assistenza, informazione/formazione e servizio di compilazione dei rapporti via web. Contattateci ai seguenti recapiti:

  •  CONFARTIGIANATO GENOVA

                                        Paola Bordilli 0108461822 categorie@confartigianatoliguria.it

  •  CONFARTIGIANATO IMPERIA

                                        Luca Teodorani  0184524517 categorie@confartigianatoimperia.it

  •  CONFARTIGIANATO LA SPEZIA

                                        Nicola Carozza 0187286652 carozza@confartigianato.laspezia.it

                                        Enrico Taponecco 0187286632 sicurart@confartigianato.laspezia.it

  •  CONFARTIGIANATO SAVONA 

                                        Paolo Perletto 0198385547 ambiente@confartigianato.savona.it

 

 

Infine, tra le precisazioni ai dubbi interpretativi, che verranno pubblicate sul sito e presenti in delibera, si evidenziano le seguenti:

  • Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una  macchina  frigorifera,  il  manutentore  inserisce,  nel  libretto di  impianto e nel rapporto di controllo  di efficienza  energetica,  se disponibile, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera. Se si conosce solo l'anno e non il giorno, si dovrà inserire, per convenzione, il 10 gennaio dell'anno di costruzione.

                   Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, si dovrà inserire la data convenzionale  del 10  gennaio 1900.

 

  • Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza dover versare il relativo contributo nel caso sia riferito allo stesso impianto e per la stessa fascia di potenza. Se durante il periodo di validità del rapporto si dovesse trasmettere un ulteriore rapporto in cui si attesta che l'impianto non può funzionare, verrà inviata, da parte dell'ente competente, una ispezione a pagamento  a carico del responsabile di impianto. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al catasto regionale anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso la trasmissione avverrà senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo. (tali modifiche si spiegano con la necessità di evitare di far pagare nuovamente il contributo  nel caso si verifichi la necessità di inviare un nuovo rapporto in sostituzione di quello già inviato. Ciò sia nel caso di un mero errore materiale compiuto dal manutentore in fase di redazione del rapporto,  sia perché è stato sostituito il generatore di calore, o la caldaia, o la macchina frigorifera)