Spese di istruzione: detraibilità estesa ai “servizi integrativi”

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08/08/2016

La detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, vale anche per i servizi integrativi di assistenza alla mensa, di pre-scuola e di post-scuola.

Lo sconto d’imposta non si applica, invece, alle spese di trasporto scolastico: consentire la detraibilità dello scuolabus sarebbe discriminatorio rispetto a chi si avvale del servizio pubblico e non fruisce di alcuna agevolazione.

Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016. Il documento di prassi ricorda che, in tema di detraibilità delle spese di istruzione, la legge 107/2015 ha introdotto una disposizione ad hoc per le spese scolastiche (articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir), distinguendole da quelle universitarie (articolo 15, comma 1, lettera e).

Le tipologie di spesa riconducibili alla lettera e-bis) riguardano, come già chiarito dalla circolare 3/2016, le tasse (di iscrizione e di frequenza), le spese per la mensa, i contributi obbligatori, quelli volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, comunque diversi da quelli versati per le finalità di cui alla lettera i-octies dello stesso articolo 15, ossia innovazione tecnologica, edilizia scolastica e universitaria, ampliamento dell’offerta formativa.

Riguardo al servizio di ristorazione scolastica, la circolare 18/2016 ha chiarito che la detraibilità vale anche quando la prestazione è resa per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola, non essendo richiesta, per tale prestazione, alcuna specifica delibera da parte degli organi di istituto.
 

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