SANARTI: campagna iscrizione familiari di dipendenti e titolari di impresa

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09/06/2015

Come sapete, associazioni artigiane e sindacati hanno dato vita al fondo SANARTI che va a coprire un tema particolarmente sentito da tutti, la nostra salute. Il fondo copre gran parte delle spese mediche e odontoiatriche ed è convenzionato con i principali professionisti e laboratori anche nella nostra provincia. Inizialmente il fondo operava solo a favore dei dipendenti delle aziende artigiane, da qualche mese ha allargato il raggio di operatività comprendendo sia i familiari dei dipendenti, sia i titolari, soci e familiari dell’imprenditore. Per avere un quadro più dettagliato potete contattare il sig. Ottavio Montaresi presso i nostri uffici di Via Fontevivo, 19 alla Spezia.


QUALI AZIENDE SONO TENUTE AD ISCRIVERSI A SAN.ARTI.?
Le imprese che applicano i seguenti CCNL dell’artigianato:
1. CCNL dell’Area Meccanica, Installazione d’impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici;
2. CCNL dell’Area Chimica – Ceramica;
3. CCNL dell’Area Legno – Lapidei;
4. CCNL Alimentare e della Panificazione;
5. CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;
6. CCNL dell’Area Comunicazione;
7. CCNL dell’Area Tessile – Moda;
8. CCNL Imprese di pulizie artigiane;


QUALI SONO LE PROCEDURE D’ISCRIZIONE AL FONDO?
L’iscrizione di un’azienda al Fondo San.Arti. si effettua completamente on line, dal sito internet del Fondo (www.sanarti.it) nella sezione “Iscrizioni”. Le aziende possono iscriversi direttamente o tramite il soggetto (consulenti del lavoro o centri servivi) che gli fornisce il servizio di “Paghe e Contributi”. Nel primo caso, nello spazio informatico dedicato (Iscrizione – Aziende) dopo aver compilato la scheda di registrazione con i dati richiesti, l’applicativo, in automatico invierà all’email del referente, inserita in fase di registrazione; la password per accedere all’area riservata del sito del Fondo. Nel secondo caso nello spazio informatico dedicato (Iscrizione – Consulenti), i consulenti e i centri servizi dopo aver anch’essi compilato la scheda di registrazione riceveranno in automatico (all’email del referente, inserita in fase di registrazione) la password per accedere all’area riservata a loro dedicata e procedere all’iscrizione al Fondo di tutte le aziende da loro assistite.


ESISTE UNA PROCEDURE PER UN’ISCRIZIONE “MASSIVA” DELLE AZIENDE AL FONDO?
Per tutti i consulenti che abbiano un numero rilevante di aziende da iscrivere, il Fondo rende disponibile un servizio di importazione dati per permettere l'iscrizione massiva. Per usufruire di tale servizio è sufficiente iscrivere il consulente o l'associazione di categoria sul sito del Fondo e successivamente inviare una email con i dati del consulente/associazione (Codice Fiscale e Denominazione) allegando il file Excel nel formato previsto (come da modello scaricabile al seguente link File Excel) all’indirizzo informatica@sanarti.it. Nel foglio Excel sono riportati sia i campi obbligatori che non, ovviamente senza gli obbligatori l'azienda non sarebbe iscritta automaticamente, in ogni caso, più informazioni sono presenti e meglio è, anche per un corretto rapporto Azienda-Fondo. È tuttavia possibile inviare un file diverso da quello previsto, ma solo se prodotto automaticamente dal software di paghe adottato. Il file sarà sottoposto a una procedura di validazione del Servizio Informatico del Fondo, per verificarne la possibilità di utilizzo.


COME SI ISCRIVONO I DIPENDENTI DELLE AZIENDE AL FONDO?
I lavoratori delle aziende sono iscritti automaticamente dalle procedure informatiche del Fondo, attraverso i flussi Uniemens trasmessi dalle aziende stesse all’Inps. L’Inps per convenzione trasmetterà i dati al Fondo San.Arti. che formalizza l’iscrizione dei dipendenti al Fondo.


PER QUALI CATEGORIE DI DIPENDENTI DEVE ESSERE VERSATO IL CONTRIBUTO?
Il versamento al Fondo San.Arti. è dovuto per i seguenti contratti:
1. CCNL dell’Area Legno – Lapidei;
2. CCNL dell’Area Comunicazione;
3. CCNL Alimentare e della Panificazione;
4. CCNL dell’Area Meccanica
5. CCNL dell’Area Chimica - Ceramica
6. CCNL Area acconciatura Estetica e Centri Benessere
7. CCNL dell’Area Tessile - Moda;
8. CCNL dell'Area delle Pulizie;
La contribuzione è prevista per tutti i lavoratori a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore a 12 mesi e per i quali viene prevista una proroga che porta la durata complessiva del contratto ad essere pari o superiore a 12 mesi, la contribuzione al Fondo non è dovuta. I versamenti si effettuano per i lavoratori in malattia, sospensione (tra cui la cassa integrazione) e maternità dichiarati attraverso il modello UNIEMENS. Per i lavoratori con contratto intermittente (a chiamata) il versamento del contributo è previsto per tutti i mesi in cui vi è una prestazione effettiva di lavoro e quindi il nominativo del dipendente viene inserito nel flusso UNIEMENS; il contributo è previsto anche nel caso in cui il dipendente riceva l’indennità di disponibilità. Nei mesi in cui invece non presta la propria opera e non percepisce nemmeno l’indennità di disponibilità il contributo non è dovuto. Per i lavoratori a domicilio il versamento è dovuto per tutti i mesi in cui vi è una prestazione effettiva di lavoro (e quindi il nominativo del dipendente viene inserito nel flusso UNIEMENS).

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO SAN.ARTI.?
La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è fissata in euro 10,42 per 12 mesi.

NELL'AMBITO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 10,42 EURO A DIPENDENTE E' PREVISTO ANCHE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALL'INPS?
Si. Il contributo di solidarietà è pari al 10% di 10,42 euro

LA QUOTA DA VERSARE PER IL FONDO SAN.ARTI. E' INTERAMENTE A CARICO DELL'AZIENDA?
Si. I contributi sono interamente a carico delle aziende. Attualmente non è prevista alcuna contribuzione a carico dei dipendenti.

DA QUALE MESE DECORRE L'OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE?
L’obbligo della contribuzione decorre dal mese di Febbraio 2013. Il versamento dovrà quindi essere effettuato, tramite F24, codice ART1, entro il 16 Marzo 2013.
L’obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l’assunzione del lavoratore avviene il primo giorno del mese, se invece l’assunzione avviene nel corso del mese l’obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo. Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l’obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

IL CONTRIBUTO PER IL FONDO SAN.ARTI. DEVE ESSERE VERSATO ANCHE PER I LAVORATORI PART-TIME
Si. Il contributo di 10,42 euro a mese è dovuto anche per i lavoratori part-time.

I TITOLARI DELLE IMPRESE ARTIGIANE CHE APPLICANO I CCNL DI CUI ALL'ART 7 DEL REGOLAMENTO POSSONO ESSERE ISCRITTI AL FONDO E VERSARE IL RELATIVO CONTRIBUTO COME I LAVORATORI DIPENDENTI?
Attualmente, nella prima fase operativa, l’iscrizione e la contribuzione dei titolari delle imprese artigiane non prevista.

QUALI SONO LE PROCEDURE PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO?
Il contributo ordinario dovuto per l’assistenza sanitaria deve essere versato utilizzando il modulo di pagamento unificato F24 La riga relativa a San.Arti. deve essere indicata nella “SEZIONE INPS” del modello F24, nella quale va indicato il codice della sede INPS competente, la propria matricola INPS e il codice “ART1” (il codice sarà operativo dopo il 1° Marzo) nel campo della causale del contributo.
Il versamento è di tipo mensile posticipato, con scadenza al giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si sta versando il contributo. Il campo “periodo di riferimento” deve essere compilato con il mese e l’anno per il quale si sta versando il contributo.

QUALI AZIENDE NON SONO TENUTE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO?
La contribuzione al Fondo San.Arti. non è prevista se l’azienda applica uno dei seguenti Contratti Nazionali di Lavoro dell’Artigianato:
1. CCNL dell’Edilizia;
2. CCNL dei Trasporti;
Le aziende che applicano i CCNL trasporti che non hanno ancora contrattualizzato le prestazioni di San.Arti. possono comunque iscrivere i propri lavoratori dipendenti al Fondo. Tale possibilità è esclusa per le aziende del settore edile per le quali operano specifiche disposizioni.

QUALI DIFFERENZE CI SONO FRA EBNA E SAN.ARTI.?
Sia EBNA che SAN.ARTI. fanno parte del sistema bilaterale dell'artigianato ma hanno finalità diverse, quindi il versamento effettuato all'EBNA non sostituisce quello da effettuare al Fondo SAN.ARTI. che si occupa specificamente di fornire assistenza sanitaria integrativa.

IL CONTRIBUTO E’ OBBLIGATORO?
La mancata contribuzione al Fondo SAN.ARTI., determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione”, pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, cosi come previsto dagli articoli “Diritto alle prestazioni della bilateralità” ed “Assistenza Sanitaria Integrativa” dei CCNL di cui all’art.7 del regolamento del Fondo.
Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e pertanto l’azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

I VERSAMENTI SONO COMPENSABILI CON CREDITI FISCALI E/O PREVIDENZIALI?
E’ possibile da parte delle aziende compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi al Fondo . Per maggiori dettagli al riguardo rimandiamo alla circolare n. 5/13.
 

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